Gli SOS per gli “Spazi Calmi” nella prevenzione incendi

Nella progettazione delle vie di esodo in caso di incendio, viene data per scontata la necessità di prevedere un sistema audio di diffusione sonora conforme alla normativa EN54 che, associato ad un sistema di rilevazione incendi, sia in grado di diffondere nelle aree coinvolte nell’emergenza gli appropriati annunci per gestire l’evacuazione delle persone. Spesso, però, non si tiene adeguatamene in considerazione il fatto che le persone presenti nei locali soggetti all’evacuazione possono avere difficoltà ad seguire speditamente le procedure di emergenza, in quanto portatori di diversi tipi di disabilità o momentaneamente impedite per fatti contingenti (si pensi, ad esempio, ad una persona cui sia stato applicato un gesso a seguito di una frattura).

A tale proposito, è poco noto che la normativa dispone che, tra i criteri e le modalità organizzative da implementare per assicurare un’adeguata gestione delle emergenze e la sicurezza antincendio, siano da prevedere adeguati “Spazi Calmi”. Già il DM 9/4/94 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) definisce lo Spazio Calmo come “Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa di soccorsi”. Spazio Calmo SOS

La necessità di prevedere gli spazi calmi nell’ambito della progettazione delle vie di evacuazione è costantemente ribadita in tutta una serie di documenti successivi che prendono in esame specifici tipi di strutture e, in particolare, nel DM 18/3/96 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi), nel DM 19/8/96 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo), nel DM 22/2/06 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici) e nel DM 16/7/14 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido).

Più recentemente, il DM 3/8(2015 recante il titolo “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006” dà precise indicazioni sulle modalità di realizzazione degli spazi calmi, sia sulle loro dimensioni in relazione al numero di persone che potrebbero avere la necessità di usufruirne, sia sulla loro dislocazione, che deve essere tale da non ostacolare il normale esodo delle altre persone, sia sulle attrezzature di emergenza di cui devono essere dotati. In particolare, al punto S.4.9.1 prescrive in maniera esplicita che in ciascuno spazio calmo deve essere presente “un sistema di comunicazione bidirezionale per permettere agli occupanti di segnalare la loro presenza e richiedere assistenza”. Viene chiarito, inoltre, che lo spazio calmo deve essere contrassegnato con cartello UNI EN ISO 7010-E024 o equivalente: spazi calmi sign

 

 

 

 

Articolo di Filippo Gambino, CEO di Ermes Elettronica

 

 

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